Sagre e Fiere - Domande e richieste

alpini di graglia

Nella definizione di sagra rientrano tutte le manifestazioni su area pubblica, comunque denominate, che:
- siano temporanee;
- siano finalizzate alla promozione, alla socialità e all’aggregazione comunitaria;
- contengano attività di somministrazione in via temporanea, accessoria e non esclusiva.
Sono pertanto ricomprese manifestazioni religiose, tradizionali e culturali, eventi locali straordinari, manifestazioni sportive, eccetera.
L'attività di somministrazione di alimenti e bevande temporanea, in via esclusiva, presa a sé, non configura una sagra.
Al fine di garantire al comune la possibilità di istruire tutte le domande pervenute, si suggerisce di fissare un termine di almeno 30 giorni: in questo caso, gli organizzatori dovranno quindi depositare le relative istanze entro il 30 ottobre di ogni anno.
 L’indicazione della data di svolgimento della sagra è necessaria al fine della programmazione degli eventi da parte del comune. La mancata esplicitazione della suddetta indicazione è, chiaramente, un refuso in quanto la sua necessità è facilmente desumibile da altri punti del testo. Il comune, nel proprio regolamento delle sagre, dovrà inserire anche la richiesta della data di svolgimento della manifestazione.
Gli organizzatori delle sagre devono verificare la presenza di aree da destinare a parcheggio provvisorio nelle adiacenze della manifestazione. Tali aree possono anche coincidere con i parcheggi a raso già esistenti su aree pubbliche. I parcheggi devono sottostare agli eventuali limiti previsti dalle normative di tutela specifica, in caso, ad esempio, di zone sottoposte a tutela artistica, storica, architettonica, ambientale, paesaggistica.
Il Comune ha la facoltà di utilizzare una parte della superficie alle attività di operatori ambulanti o in sede fissa selezionati secondo criteri pubblici ma per facilitare l’integrazione dell’imprenditoria locale con l’evento. Il comune dovrà però valutare volta per volta quanto spazio destinare agli operatori in sede fissa o agli ambulanti, anche tenendo in considerazione le eventuali richieste di tali soggetti. Qualora Il comune ipotizzi di destinare agli operatori in sede fissa o agli ambulanti più del 10% della superficie totale della sagra, sarà necessario un accordo tra gli organizzatori della sagra medesima e il comune stesso al fine di non operare scelte discriminatorie.
 

Data ultima modifica: 17 Luglio 2021