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contributo affitti

che dal 14 NOVEMBRE 2022 AL 23 DICEMBRE 2022 sono aperti i termini per la partecipazione
al Bando per l’assegnazione di contributi ad integrazione dei canoni di locazione per l’anno 2022.
REQUISTI FONDO 2022 – 2 fasce di accesso
A pena di esclusione, possono essere accolte le domande di soggetti che, alla data di apertura del
presente bando (14 novembre 2022):
1) siano cittadini italiani, di uno Stato aderente all’Unione Europea, oppure cittadini di Stati
extra-europei oppure apolidi in possesso di titolo di soggiorno in corso di validità;
2) abbiano la residenza anagrafica nell’alloggio oggetto del contratto di locazione per il quale
si richiede il contributo;
3) siano titolari di un contratto di locazione esclusivamente ad uso abitativo, regolarmente
registrato e con il canone regolarmente corrisposto, riferito all’alloggio in cui hanno la
residenza e di categoria catastale A2, A3, A4, A5 e A6 il cui canone annuo, escluse le
spese accessorie, non sia superiore a €. 6.000,00;
4) siano in possesso di Attestazione ISEE 2022 in corso di validità al momento della
presentazione della domanda dalla quale risulti:
FASCIA A: valore del reddito complessivo riportato dell’attestazione ISEE 2022 alla voce
ABCCD EFG HFEEGIG EFG JBCKBLFLIG EFM LNJMFB uguale o inferiore a € 13.619,58 e
incidenza del canone di locazione, regolarmente corrisposto nel 2022 e al netto degli oneri
accessori, sul reddito complessivo risultante dall’attestazione ISEE 2022 deve essere
superiore al 14%;
FASCIA B: valore del reddito complessivo riportato dell’attestazione ISEE 2022 alla voce
ABCCD EFG HFEEGIG EFG JBCKBLFLIG EFM LNJMFB superiore a € 13.619,58 ma inferiore a €
25.000,00 rispetto al quale l’incidenza del canone di locazione, regolarmente corrisposto

nel 2022, e al netto degli oneri accessori sul reddito complessivo risultante dall’attestazione
ISEE 2022 deve essere superiore al 24%;
Per la fascia A e per la fascia B il valore ISEE deve essere inferiore al limite 2022 per
l’accesso all’edilizia sociale (€ 21.752,42);
5) non siano assegnatari di alloggi di edilizia sociale e conduttori di alloggi fruenti di contributi
pubblici;
6) non siano conduttori di alloggi che hanno beneficiato di contributi erogati dalla Regione
Piemonte per contratti stipulati nell’anno 2022 tramite le Agenzie sociali per la locazione
(ASLo);
7) non siano conduttori di alloggi che hanno beneficiato di contributi del Fondo per la Morosità
incolpevole (FIMI) erogati nell’anno 2022;
8) non siano richiedenti nel cui nucleo famigliare siano presenti titolari di diritti esclusivi di
proprietà, usufrutto, uso e abitazione su uno o più immobili (di qualunque categoria
catastale) ubicati in qualsiasi località del territorio italiano; Concorre a determinare
l’esclusività del diritto di proprietà, usufrutto, uso e abitazione, anche la somma dei diritti
parzialmente detenuti dai componenti il medesimo nucleo familiare sullo stesso immobile.
La disposizione non si applica:
nel caso di nuda proprietà;
nel caso di alloggio che risulti inagibile da certificazione rilasciata dal Comune;
nel caso il richiedente, legalmente separato o divorziato, per effetto di sentenza o accordo
omologato ai sensi della normativa vigente, non abbia la disponibilità della casa coniugale
di cui è proprietario
REDDITO DI CITTADINANZA
Possono accedere ai contributi del Fondo sostegno locazione 2022 i conduttori nel cui nucleo
familiare vi sia un percettore di reddito/pensione di cittadinanza.
Tuttavia i Comuni, secondo quanto previsto dall’art. 1 comma 6 del Decreto Ministeriale n. 218 del
13 luglio 2022, sono tenuti, successivamente all’erogazione dei contributi, “a comunicare all’INPS
la lista dei beneficiari, ai fini della compensazione sul reddito di cittadinanza per la quota destinata
all’affitto ovvero, comunque, interloquiscono con l’INPS secondo modalità dallo stesso ente
indicate”.
DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE E AUTOCERTIFICAZIONE DEI REQUISTI
I requisiti e le condizioni per la partecipazione al presente bando sono attestabili mediante
dichiarazioni sostitutive ex artt. 46 e 47 D.P.R. N. 445/2000 e s.m.i..
La domanda dovrà essere corredata dai seguenti documenti:
1) copia del documento di identità in corso di validità;
2) copia del permesso di soggiorno in corso di validità del solo richiedente nel caso in cui sia
cittadino extra Europeo o apolide;
3) copia integrale del contratto di affitto in corso di validità, con estremi dati registrazione;
4) in caso di titolarità di diritti reali di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su immobili ad uso
abitativo ubicati nel territorio italiano, è necessario allegare la documentazione necessaria
a dimostrare di trovarsi in una delle condizioni di cui al punto 8) dei requisiti;
5) in caso di reddito complessivo zero oppure inferiore al canone di locazione annuo stabilito
nel contratto di locazione, è necessario rendere nella domanda di partecipazione la
dichiarazione sostitutiva di atto notorio circa la fonte di sostentamento;
6) in caso di percepimento di sostegni economici per il pagamento del canone di affitto 2022
erogati da soggetti pubblici o privati, questi vanno dichiarati nella domanda di
partecipazione;
7) copia delle ricevute di pagamento del canone 2022 (eventuali integrazioni di
documentazione sono possibili entro il termine del 20 gennaio 2023).
ENTITA’ DEL CONTRIBUTO E MODALITA’ DI PAGAMENTO
• Il contributo teorico riconoscibile è costituito dalla somma occorrente per abbattere il
rapporto del canone sul reddito complessivo del nucleo al 14% (fascia A) e non può, in ogni
caso, essere superiore a €.3.000,00.

• Il contributo teorico riconoscibile è costituito dalla somma occorrente per abbattere il
rapporto del canone sul reddito complessivo del nucleo al 24% (fascia B) e non può, in ogni
caso, essere superiore a €. 2.300,00.
• Il contributo effettivo erogabile ai beneficiari è determinato per ciascun ambito dal Comune
capofila applicando al contributo teorico la medesima percentuale di riparto delle risorse
effettivamente disponibili.
• In applicazione del principio di gradualità stabilito dall’art. 2, comma 3 del D.M. 7 giugno
1999 in favore dei nuclei famigliari a più basso reddito, l’accesso alla ripartizione di cui
alla fascia B è condizionato alla integrale soddisfazione del fabbisogno delle domande di
fascia A come raccolte dai Comuni.
• Qualora le risorse non siano sufficienti per l’integrale soddisfacimento della fascia B, esse
vengono assegnate ai richiedenti in base al reddito più basso e all’incidenza del canone più
alta.
• Non possono essere erogati contributi effettivi il cui ammontare sia inferiore a €. 50,00.
• Sono scomputati dal contributo eventuali diversi sostegni economici per la medesima
finalità di sostegno al pagamento del canone di affitto 2022 erogati da altri soggetti pubblici
o privati;
• Il Comune di residenza provvede alla liquidazione del contributo effettivo spettante, di
norma in un’unica soluzione.
CASI PARTICOLARI
• Per l’incapace o persona comunque soggetta ad amministrazione di sostegno, la domanda
può essere presentata dal legale rappresentante o persona abilitata ai sensi di legge.
• In caso di decesso del richiedente, il contributo è erogato ad altro componente del nucleo
famigliare, così come composto anagraficamente alla data del 14 novembre 2022.
Diversamente, il contributo deve essere restituito alla Regione.
• In fase di erogazione del contributo, qualora risulti il beneficiario irreperibile, è stabilito il
termine massimo di tre mesi per il ritiro dello stesso. Scaduto inutilmente tale termine, il
Comune deve restituire l’importo non erogato alla Regione.
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda deve essere presentata, presso il Comune di residenza alla data del 14 novembre
2022, mediante la compilazione dell’apposito modulo, predisposto dal Comune capofila, pubblicato
sul sito istituzionale del medesimo e scaricabile dai cittadini, con le seguenti modalità:
https://www.comune.biella.it/casa-politiche-sociali/politiche-abitative-misure-sostegno
dal 14 novembre 2022 al 23 dicembre 2022.